Sono esentati, ai sensi dell’art. 3 c.1 n. 3 del DL 105/2021 dal green pass, i soggetti esclusi per età della campagna vaccinale e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. Anche questa circolare non è stata ancora emanata per cui ciascuno può accedere a qualsivoglia locale od evento senza che possa essere verificato il green pass, in quanto può dichiarare di essere soggetto esente. Il titolare e/o il gestore deve far entrare.
I TAMPONI RAPIDI AUTORIZZATI
Le certificazioni verdi COVID-19 sono quelle previste dall’art.9 c. 2 del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87. I tamponi che sono previsti come facenti parte del cosiddetto green pass sono anche quelli cosiddetti rapidi che possono essere svolti anche nelle farmacie o da parte del medico di base.
_Le linee guida comportamentali sopra indicate rappresentano una modalità di difesa, ma non ci si può limitare a tale attività. l Green pass, sia italiano che europeo,devono essere aboliti perché violano, comunque entrambi, essenziali diritti di ciascuna persona come tali tutelati da normative internazionali. Sono già in corso le azioni legali contro la validità dei tamponi e saranno presto promosse quelle contro i Green pass.
Mariano Amici